Art. 107 · Competenze di esecuzione concernenti gli esoneri dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione

Art. 107

Competenze di esecuzione concernenti gli esoneri dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione concernenti gli esoneri dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai tipi di stabilimenti e di operatori che gli Stati membri possono esonerare dalle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli relativamente a: a) gli stabilimenti che detengono o gli operatori che manipolano o trasportano un numero ridotto di animali terrestri detenuti o un volume o una quantità ridotti di materiale germinale; b) le specie e le categorie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione basa tali atti sui criteri previsti all', paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-107