Art. 106
Delega di potere per la conservazione della documentazione
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per la conservazione della documentazione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme integranti le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli relativamente a:
a)
le informazioni da conservare in aggiunta a quelle di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1;
b)
le prescrizioni supplementari relative alla conservazione della documentazione per il materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato in uno stabilimento di materiale germinale, dopo che detto stabilimento ha cessato le proprie attività.
2. Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione basa tali norme sui seguenti elementi:
a)
i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento o di attività;
b)
le specie e le categorie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti nello stabilimento interessato o trasportati da tale stabilimento;
c)
il tipo di produzione nello stabilimento o il tipo di attività;
d)
le modalità tipiche di movimento e le categorie di animali interessati;
e)
il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale sotto la responsabilità dell'operatore interessato.
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