Art. 3 · Procedura di comitato

Art. 3

Procedura di comitato

In vigore dal 9 mar 2016
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa è assistita dal Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I, istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo .
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