Art. 6
Misure di vigilanza preventiva
In vigore dal 9 mar 2016
Misure di vigilanza preventiva
1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure di vigilanza preventiva per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica di Moldova quando l’andamento delle importazioni di un prodotto è tale da poter determinare una delle situazioni di cui agli , paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 3.
2. Le misure di vigilanza preventiva hanno un periodo limitato di validità. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
Storico versioni
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