Art. 4 · Apertura dei procedimenti

Art. 4

Apertura dei procedimenti

In vigore dal 9 mar 2016
Apertura dei procedimenti 1.   I procedimenti sono aperti dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, se quest’ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’, paragrafo 5, che giustifichino l’apertura di tale procedimento. 2.   In generale, la richiesta contiene le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e di occupazione per quanto riguarda l’industria dell’Unione. 3.   I procedimenti possono essere inoltre aperti qualora si verifichi un aumento improvviso delle importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’, paragrafo 5, che giustifichino l’apertura di tale procedimento. 4.   Uno Stato membro informa la Commissione se l’andamento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Tale informazione comprende gli elementi di prova di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se applicabile, al paragrafo 3. 5.   La Commissione informa gli Stati membri quando riceve una richiesta di apertura di un procedimento o quando ritiene opportuno aprire procedimenti di propria iniziativa a norma del paragrafo 1. 6.   Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di procedimenti, la Commissione li avvia e pubblica un avviso di avvio delle indagini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura dei procedimenti avviene entro un mese dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta ai sensi del paragrafo 1. 7.   L’avviso di cui al paragrafo 6: a) riassume le informazioni ricevute e richiede che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione; b) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, perché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione durante il procedimento; c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9.
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