Art. 3 · Principi

Art. 3

Principi

In vigore dal 9 mar 2016
Principi 1.   Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova, per effetto della riduzione o della soppressione dei dazi doganali su tale prodotto, sia importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. 2.   Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti: a) una sospensione di un’ulteriore riduzione nell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista dall’accordo; b) un aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote: — l’aliquota del dazio doganale della nazione più favorita («NPF») applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell’adozione della misura; oppure — l’aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell’allegato XV a norma dell’articolo 147 dell’accordo.
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