Art. 13 · Procedura di comitato

Art. 13

Procedura di comitato

In vigore dal 9 mar 2016
Procedura di comitato 1.   Ai sensi degli articoli da 6 a 10, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Ai fini dell’, la Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, essa è assistita dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I, istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo . 6.   A norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l’adozione di misure a norma dell’ del presente articolo, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine da lui fissato, il presidente decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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