Art. 10 · Durata e riesame delle misure di salvaguardia

Art. 10

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

In vigore dal 9 mar 2016
Durata e riesame delle misure di salvaguardia 1.   Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio ad un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione e a facilitare l’adeguamento. Tale periodo non supera i due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 3. 2.   Una misura di salvaguardia resta in vigore in attesa dell’esito del riesame di cui al paragrafo 3. 3.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata fino a due anni, purché la Commissione stabilisca in un riesame che la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l’adeguamento dell’industria dell’Unione è in corso. 4.   Ogni proroga a norma del paragrafo 3 è preceduta da un’inchiesta avviata su richiesta di uno Stato membro o di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, in base ai fattori di cui all’, paragrafo 5. 5.   Un avviso dell’apertura di un’inchiesta è pubblicata mutatis mutandis nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’, paragrafi 6 e 7. L’inchiesta è condotta e tutte le decisioni relative a una proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate mutatis mutandis dagli . 6.   La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie e il periodo iniziale di applicazione e la relativa proroga. 7.   Una misura di salvaguardia non è applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, se non con il consenso della Repubblica di Moldova.
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