Art. 6
Obblighi di comunicazione e di segnalazione
In vigore dal 8 mar 2016
Obblighi di comunicazione e di segnalazione
1. Prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria di valori mobiliari, la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:
a)
l'avvertenza che la stabilizzazione può non verificarsi e che può cessare in qualsiasi momento;
b)
l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione;
c)
l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata;
d)
l'identità del soggetto che effettua la stabilizzazione, salvo se sconosciuto al momento della comunicazione, nel qual caso deve essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico prima dell'inizio della stabilizzazione;
e)
l'esistenza di facoltà di sovrallocazione o di opzioni greenshoe e il numero massimo di valori mobiliari coperti dalla facoltà o dall'opzione, il periodo durante il quale l'opzione greenshoe può essere esercitata, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe; e
f)
il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, se del caso, la denominazione delle sedi di negoziazione.
2. Nel periodo di stabilizzazione le persone designate conformemente al paragrafo 5 assicurano un'adeguata comunicazione al pubblico dei dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.
3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:
a)
se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate;
b)
la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione;
c)
la data dell'ultima operazione di stabilizzazione;
d)
la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione;
e)
se del caso, la/le sede/i di negoziazione nelle quali le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate.
4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di notificazione di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli enti che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, registrano ogni ordine od ogni operazione di stabilizzazione in valori mobiliari e strumenti collegati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le entità che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, notificano tutte le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari e strumenti collegati alle seguenti autorità:
a)
l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui i valori mobiliari oggetto della stabilizzazione sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati;
b)
l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui sono effettuate le operazioni su strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari.
5. L'emittente, l'offerente e il soggetto che effettua la stabilizzazione, nonché le persone che agiscono per loro conto, designano tra di loro una persona per fungere da punto centrale responsabile:
a)
degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; e
b)
della gestione di eventuali richieste provenienti da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 4.
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