Art. 5 · Condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione

Art. 5

Condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione

In vigore dal 8 mar 2016
Condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione 1.   Per le azioni e per gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo limitato di cui all', paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 596/2014 (di seguito «periodo di stabilizzazione»): a) in caso di distribuzione significativa in forma di offerta iniziale annunciata al pubblico, decorre dalla data di inizio della negoziazione dei valori mobiliari nella sede di negoziazione interessata e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario; b) in caso di distribuzione significativa in forma di offerta secondaria, decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), se l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolge in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni nella sede di negoziazione, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario. Tali negoziazioni sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione in cui i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione, comprese eventuali regole in materia di comunicazione al pubblico e di segnalazione delle operazioni. 3.   Per quanto riguarda le obbligazioni e altre forme di titoli di debito, tra cui i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari ha ricevuto il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari.
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