Art. 1
In vigore dal 8 mar 2016
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato»: programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i volumi di azioni da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;
b) «adeguata comunicazione al pubblico»: comunicazione al pubblico effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione (4), e se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
c) «offerente»: il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari;
d) «allocazione»: la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;
e) «attività accessorie alla stabilizzazione»: esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;
f) «facoltà di sovrallocazione»: clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari superiore al numero inizialmente offerto;
g) «opzione greenshoe»: opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti sono autorizzati ad acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari.
Storico versioni
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