Art. 8 · Indennità di funzione

Art. 8

Indennità di funzione

In vigore dal 29 feb 2016
Indennità di funzione Oltre alle indennità di cui agli articoli da 4 a 7, i presidenti di sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea e il primo avvocato generale percepiscono, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione mensile, in euro, come indicato nella seguente tabella: Indennità di funzione Corte di giustizia Tribunale Tribunali specializzati Presidenti di sezione e primo avvocato generale Presidenti di sezione Presidenti di sezione 810,74 739,47 500
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