Art. 5 · Indennità di residenza

Art. 5

Indennità di residenza

In vigore dal 29 feb 2016
Indennità di residenza A decorrere dalla data di entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessano le funzioni, i titolari di cariche hanno diritto a un'indennità di residenza pari al 15 % del loro stipendio base.
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