Art. 4 · Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione — Spese di trasloco e di viaggio

Art. 4

Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione — Spese di trasloco e di viaggio

In vigore dal 29 feb 2016
Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione — Spese di trasloco e di viaggio I titolari di cariche hanno diritto: a) a un'indennità di prima sistemazione al momento dell'entrata in funzione, prevista dall' dell'allegato VII dello statuto, che si applica mutatis mutandis; b) a un'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dalle funzioni, prevista dall', paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, che si applica mutatis mutandis; c) al rimborso delle spese di viaggio sostenute per se stessi e per i membri della loro famiglia; nonché d) al rimborso delle spese di trasloco degli effetti e dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti quali furto, danni e incendio, entro i limiti del massimale previsto per i funzionari dell'istituzione presso cui i titolari di cariche sono nominati, ai sensi dell' dell'allegato VII dello statuto. Dietro presentazione delle fatture, le istituzioni possono prevedere deroghe per il rimborso delle spese di trasloco effettive, che non possono in alcun caso superare di oltre il 50 % il massimale previsto dalle istituzioni corrispondenti per il proprio personale. In caso di rinnovo del mandato, i titolari di cariche non hanno diritto ad alcuna delle indennità previste dal presente articolo. Altrettanto avviene qualora siano nominati titolari di cariche o membri eletti di un'altra istituzione dell'Unione la cui sede si trovi nella stessa città dove essi erano precedentemente tenuti a risiedere, in ragione del proprio incarico, e sempreché prima della nuova nomina o elezione non abbiano proceduto ad una nuova sistemazione.
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