Art. 19
Attualizzazione delle prestazioni e delle pensioni e rendite
In vigore dal 29 feb 2016
Attualizzazione delle prestazioni e delle pensioni e rendite
Le indennità di cui agli e le prestazioni pensionistiche di cui agli del presente regolamento sono attualizzate sulla base del valore dell'attualizzazione risultante dall'applicazione dell'articolo 65 dello statuto e dell'allegato XI, che si applicano mutatis mutandis.
Tali disposizioni si applicano alle prestazioni pensionistiche dei titolari di cariche i cui mandati sono in corso il 4 marzo 2016 o si sono conclusi prima di tale data.
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