Art. 18
Pensione di riversibilità
In vigore dal 29 feb 2016
Pensione di riversibilità
1. Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso del titolare o dell'ex titolare di una carica che abbia maturato diritti alla pensione al momento del decesso beneficiano di una pensione di riversibilità.
Tale pensione è pari a una percentuale della pensione maturata a norma dell' dal titolare di una carica al giorno del suo decesso, vale a dire:
Per il coniuge superstite
60 %
Per ciascun orfano di uno dei genitori
10 %
Per ciascun orfano di entrambi i genitori
20 %
Tuttavia, se i titolari di cariche decedono in corso di mandato:
—
la pensione di riversibilità per il coniuge superstite è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso,
—
la pensione di riversibilità del primo orfano di entrambi i genitori non può essere inferiore al 12 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di entrambi i genitori, l'importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti uguali tra tali orfani.
2. Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del titolare o dell'ex titolare di una carica sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali di cui al paragrafo 1.
3. Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione dell', il godimento di tali pensioni non decorre sino al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.
4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre, il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione scolastica o professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.
La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o invalidità, non possa provvedere al proprio sostentamento.
5. Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto alla persona che abbia sposato un ex titolare di una carica che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti alla pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex titolare di una carica avvenga dopo cinque anni di matrimonio.
6. Il coniuge superstite che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di riversibilità. Esso beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.
7. Nel caso in cui coesistano un coniuge superstite e orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione totale è effettuata applicando per analogia gli dell'allegato VIII dello statuto.
8. Il coniuge superstite e i figli a carico del titolare di una carica beneficiano del regime previsto dallo statuto per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia.
Sono tenuti a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui possono pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per loro stessi o per le persone assicurate per il loro tramite. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti all'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, la differenza è dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello statuto, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Unione.
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