Art. 14 · Invalidità

Art. 14

Invalidità

In vigore dal 29 feb 2016
Invalidità I titolari di cariche colpiti da invalidità considerata totale, che li ponga nell'incapacità di esercitare le loro funzioni e che, per tale motivo, diano le dimissioni o siano dichiarati dimissionari d'ufficio, beneficiano, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente: a) se l'invalidità è riconosciuta come permanente, una pensione vitalizia, calcolata ai sensi dell', con un minimo del 30 % dell'ultimo stipendio base percepito. Hanno diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da un'invalidità insorta, o da una malattia contratta, nell'esercizio delle loro funzioni; b) se l'invalidità è temporanea, per la durata della disabilità, a una rendita pari al 60 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'invalidità sia insorta, o la malattia sia stata contratta, nell'esercizio delle funzioni, e al 30 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata ai sensi dell', quando il beneficiario di tale rendita abbia raggiunto l'età pensionabile definita all' o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.
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