Art. 13
Copertura di bilancio
In vigore dal 29 feb 2016
Copertura di bilancio
Il pagamento delle prestazioni nell'ambito del regime pensionistico previsto dal presente regolamento è a carico del bilancio generale dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di tali spese.
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