Art. 12
Pensione
In vigore dal 29 feb 2016
Pensione
L'articolo 77, secondo comma, prima frase, dello statuto, si applica mutatis mutandis. La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al doppio dell'aliquota di cui all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello statuto, applicata all'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare.
Quando i titolari di cariche interessati hanno svolto varie funzioni nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è direttamente proporzionale al periodo trascorso rispettivamente nell'esercizio di ogni funzione.
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