Art. 11
Età pensionabile
In vigore dal 29 feb 2016
Età pensionabile
1. Successivamente alla cessazione dalle funzioni, gli ex titolari di cariche hanno diritto a una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età pensionabile definita dall'articolo 77 dello statuto, che si applica mutatis mutandis.
2. Tuttavia, gli ex titolari di cariche possono chiedere il godimento della pensione al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età di cui al paragrafo 1. In tale caso, al momento della richiesta si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:
Tra 6 e 4 anni prima
0,70
Tra meno di 4 e 3 anni prima
0,75
Tra meno di 3 e 2 anni prima
0,80
Tra meno di 2 e 1 anni prima
0,87
Meno di 1 anno prima
0,95
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:300:oj#art-11