Art. 1
In vigore dal 17 feb 2016
1. Le autorità doganali nazionali che hanno ricevuto una domanda di rimborso, fondata sull'articolo 236 del codice doganale comunitario, dei dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 o dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 e da esse riscossi, in considerazione del fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI, trasmettono tale richiesta ed eventuali documenti giustificativi alla Commissione.
2. Entro otto mesi dal ricevimento della richiesta e degli eventuali documenti giustificativi, la Commissione verifica se il produttore esportatore avesse effettivamente presentato una domanda di TEM e di TI. In caso affermativo, la Commissione valuta tale domanda e reistituisce mediante un regolamento di esecuzione della Commissione, dopo la divulgazione delle informazioni a norma dell'articolo 20 del regolamento di base, il dazio adeguato.
3. Le autorità doganali nazionali devono attendere che sia pubblicato il regolamento di esecuzione della Commissione che reistituisce i dazi prima di prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping.
Storico versioni
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