Art. 1
In vigore dal 12 feb 2016
All' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la campagna di commercializzazione 2015/2016, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»
Storico versioni
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