Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 feb 2016
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: CHAR 04/39 1049 Bruxelles/Brussel Belgio 2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell' per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 1238/2013.
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