Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 feb 2016
1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito a norma dell'articolo V del GATT, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito: Paese Società Codice addizionale TARIC Malaysia AUO — SunPower Sdn. Bhd. Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd. TS Solartech Sdn. Bhd. C073 C074 C075 C076 C077 Taiwan ANJI Technology Co., Ltd. AU Optronics Corporation Big Sun Energy Technology Inc. EEPV Corp. E-TON Solar Tech. Co., Ltd. Gintech Energy Corporation Gintung Energy Corporation Inventec Energy Corporation Inventec Solar Energy Corporation LOF Solar Corp. Ming Hwei Energy Co., Ltd. Motech Industries, Inc. Neo Solar Power Corporation Perfect Source Technology Corp. Ritek Corporation Sino-American Silicon Products Inc. Solartech Energy Corp. Sunengine Corporation Ltd. Topcell Solar International Co., Ltd. TSEC Corporation Win Win Precision Technology Co., Ltd. C058 C059 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096 2.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all', paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati i) da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE ii) da una parte terza in subappalto per (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato) (barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti) con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino prodotte da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999. 3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan, registrate in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione delle importazione dei prodotti fabbricati dalle società elencate al paragrafo 1. 4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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