Art. 1
In vigore dal 11 feb 2016
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito a norma dell'articolo V del GATT, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Malaysia
AUO — SunPower Sdn. Bhd.
Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
TS Solartech Sdn. Bhd.
C073
C074
C075
C076
C077
Taiwan
ANJI Technology Co., Ltd.
AU Optronics Corporation
Big Sun Energy Technology Inc.
EEPV Corp.
E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
Gintech Energy Corporation
Gintung Energy Corporation
Inventec Energy Corporation
Inventec Solar Energy Corporation
LOF Solar Corp.
Ming Hwei Energy Co., Ltd.
Motech Industries, Inc.
Neo Solar Power Corporation
Perfect Source Technology Corp.
Ritek Corporation
Sino-American Silicon Products Inc.
Solartech Energy Corp.
Sunengine Corporation Ltd.
Topcell Solar International Co., Ltd.
TSEC Corporation
Win Win Precision Technology Co., Ltd.
C058
C059
C078
C079
C080
C081
C082
C083
C084
C085
C086
C087
C088
C089
C090
C091
C092
C093
C094
C095
C096
2. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all', paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue:
«Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue:
«Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati
i)
da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE
ii)
da una parte terza in subappalto per (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato)
(barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti)
con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino prodotte da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato).
Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan, registrate in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione delle importazione dei prodotti fabbricati dalle società elencate al paragrafo 1.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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