Art. 1
In vigore dal 5 feb 2016
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1o gennaio fino al 30 marzo 2016.
2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:
a)
le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
b)
gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
c)
gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.
Storico versioni
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