Art. 5 · Esclusione fondata sull'impossibilità di bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE

Art. 5

Esclusione fondata sull'impossibilità di bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 4 feb 2016
Esclusione fondata sull'impossibilità di bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE 1.   Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in soltanto se gli ostacoli addotti non consentono di applicare tale strumento entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione. 2.   Prima di procedere a una determinazione in merito all'esclusione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione adempiono, in particolare, i seguenti obblighi: a) l'obbligo di fornire, nel piano di risoluzione, una descrizione dei processi volti a garantire entro un termine adeguato la disponibilità delle informazioni richieste ai fini della valutazione ai sensi degli articoli 36 e 49 della direttiva 2014/59/UE; b) l'obbligo di affrontare eventuali impedimenti alla possibilità di risoluzione dell'ente, comprese le circostanze cui è dovuta una potenziale esclusione che potevano essere previste durante la pianificazione della risoluzione, allorché tale potenziale esclusione rappresenta un impedimento alla possibilità di risoluzione.
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