Art. 4
Disposizioni comuni
In vigore dal 4 feb 2016
Disposizioni comuni
1. Le autorità di risoluzione non escludono una passività o una classe di passività dal bail-in qualora non figuri nell'elenco di passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
2. La decisione dell'autorità di risoluzione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE si basa su un'analisi, caso per caso, dell'ente soggetto a risoluzione e non è automatica.
3. Quando prende in considerazione un'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e prima di escludere completamente una passività o una classe di passività dal bail-in, l'autorità di risoluzione valuta innanzitutto, ove possibile, l'ipotesi di escludere parzialmente tale passività limitando la portata della sua svalutazione.
4. Per determinare se una passività debba essere esclusa ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione valuta se le condizioni ivi previste siano soddisfatte al momento dell'applicazione all'ente dello strumento del bail-in. Tale valutazione non pregiudica l'obbligo dell'autorità di risoluzione di applicare il piano di risoluzione secondo quanto previsto all'articolo 87 della direttiva 2014/59/UE.
5. La decisione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE si basa su almeno uno degli obiettivi di risoluzione descritti all'articolo 31, paragrafo 2, della stessa direttiva.
6. La decisione di escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE che comporti l'uso del fondo di risoluzione è debitamente motivata, tenendo conto della necessità di procedere in modo opportuno sulla base delle circostanze specifiche del caso.
7. Se ha presupposto che una passività o una classe di passività contribuisca, in modo credibile e fattibile, all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione e che tali passività non soddisfino le condizioni per l'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, e poi decide di escludere, integralmente o parzialmente, la passività o classe di passività ai sensi di detto articolo 44, paragrafo 3, comportando il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione, l'autorità di risoluzione spiega:
a)
le circostanze eccezionali diverse da quelle presenti al momento della pianificazione della risoluzione che rendono necessario escludere tali passività dal bail-in al momento di avviare l'azione di risoluzione;
b)
perché l'esclusione è necessaria, in particolare perché le circostanze eccezionali che la determinano non potevano essere previste durante la pianificazione della risoluzione;
c)
se la necessità dell'esclusione è stata prevista nel piano di risoluzione, il modo in cui l'autorità di risoluzione ha affrontato tale necessità onde evitare che costituisse un impedimento alla possibilità di risoluzione.
8. Quando decide se escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:
a)
come/se siano soddisfatte le condizioni di cui agli ;
b)
perché non sia stato possibile affrontare la necessità dell'esclusione con un metodo di valutazione adeguato ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE.
9. Quando decide se escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività al fine di preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:
a)
come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all';
b)
perché le passività da escludere siano più importanti per la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali precisate rispetto alle passività che non devono essere escluse.
10. Se esclude, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività al fine di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:
a)
come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all';
b)
i motivi per cui le passività escluse hanno maggiori probabilità di provocare un ampio contagio del tipo descritto all'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto a quelle non escluse.
11. Se esclude, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all'.
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