Art. 3
Definizioni
In vigore dal 4 feb 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:
(1) «contagio diretto»: una situazione in cui le perdite dirette delle controparti dell'ente soggetto a risoluzione, derivanti dalla svalutazione delle passività dell'ente stesso, determinano il default o il probabile default di tali controparti nel futuro immediato;
(2) «contagio indiretto»: una situazione in cui la svalutazione o la conversione delle passività dell'ente provoca una reazione negativa dei partecipanti al mercato che determina una grave perturbazione del sistema finanziario potenzialmente in grado di compromettere l'economia reale.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2016:860:oj#art-3