Art. 1
In vigore dal 3 feb 2016
Le operazioni riguardanti l'applicazione della normativa agricola per le quali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 515/97, è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID sono quelle riguardanti:
a)
l'importazione da paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
b)
l'esportazione a destinazione di paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
c)
la circolazione di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel quadro di una procedura di transito comune o esterno e di operazioni che comportano la custodia temporanea nell'Unione di tali prodotti quando essi sono riesportati dall'Unione verso un paese terzo;
d)
la circolazione all'interno dell'UE di prodotti soggetti a restrizioni o divieti fondati sulle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o che beneficiano dell'assistenza dell'UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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