Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2016
La denominazione «Dalmatinski pršut» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma designa un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:189:oj#art-1