Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 gen 2016
La denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.5. Pasta alimentare di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:164:oj#art-1