Art. 3
In vigore dal 28 gen 2016
1. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall' del regolamento (UE) 2015/2386.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
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