Art. 6 · Commissione da pagare per la concessione della linea di credito

Art. 6

Commissione da pagare per la concessione della linea di credito

In vigore dal 26 gen 2016
Commissione da pagare per la concessione della linea di credito 1.   L'ente paga una commissione fissata dalla banca centrale. Per la linea di credito di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, la commissione è costituita da due componenti ed è concepita in modo da evitare che la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 procuri agli enti che se ne avvalgono vantaggi o svantaggi economici rispetto agli enti che non la applicano. 2.   La commissione che l'ente deve pagare per la linea di credito è pari alla somma delle seguenti componenti: a) un importo basato sull'importo della linea di credito utilizzato; b) un importo che riflette la differenza tra i seguenti elementi: i) il rendimento delle attività costituite a garanzia della linea di credito; ii) il rendimento di un portafoglio di attività rappresentativo, del tipo di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo di cui alla lettera b) del primo comma può essere adeguato per tener conto di eventuali differenze sostanziali di rischio di credito tra le serie di attività di cui alla stessa lettera.
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