Art. 5
Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 26 gen 2016
Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L'ente prende tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di applicare la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.
2. Per la valuta che presenta limitazioni alla disponibilità di attività liquide l'ente ottiene dalla banca centrale una linea di credito che soddisfa le seguenti condizioni:
a)
la linea di credito prevede che l'ente abbia un diritto giuridicamente vincolante di accesso agli strumenti di credito risultante da un accordo scritto;
b)
dopo la decisione di concedere la linea di credito, l'accesso agli strumenti di credito non è subordinato ad una decisione in materia della banca centrale;
c)
l'ente può utilizzare la linea di credito immediatamente e comunque il giorno dopo averne dato preavviso alla banca centrale;
d)
la linea di credito è sempre disponibile per un periodo superiore al periodo di trenta giorni previsto per il requisito in materia di copertura della liquidità all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L'ente costituisce integralmente presso la banca centrale una garanzia reale che, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto da parte della banca centrale, è sempre pari o superiore all'importo massimo utilizzabile della linea di credito.
Storico versioni
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