Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 gen 2016
1.   L'applicazione dell' del regolamento (UE) 2015/2334 è sospesa per il periodo dal 27 gennaio 2016 al 2 febbraio 2016. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti. 2.   Sono respinte le domande presentate a partire dal 21 gennaio 2016, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo indicato al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:85:oj#art-1