Art. 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 22 gen 2016
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
a)
sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
b)
sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.
Storico versioni
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