Art. 5
TAC e loro ripartizione
In vigore dal 22 gen 2016
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell' e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (29) e nelle relative disposizioni di applicazione.
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