Art. 45 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Art. 45

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 22 gen 2016
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie Le condizioni di cui all' si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'.
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