Art. 41
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
In vigore dal 22 gen 2016
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all', lettera r), applicano le misure di cui agli articoli della presente sezione.
2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all', lettera r), applicano le misure di cui all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafi da 2 a 4, e all'.
Storico versioni
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