Art. 34 · Divieto di pesca di squali alalunga

Art. 34

Divieto di pesca di squali alalunga

In vigore dal 22 gen 2016
Divieto di pesca di squali alalunga 1.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi. 3.   Gli operatori delle navi: a) registrano il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti); b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
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