Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 22 gen 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a)   «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato; b)   «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi; c)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; d)   «totale ammissibile di cattura» (TAC): i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno; ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno; e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f)   «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future; g)   «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata a norma del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (18); h)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013; i)   «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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