Art. 3
Definizioni
In vigore dal 22 gen 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d) «totale ammissibile di cattura» (TAC):
i)
nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata a norma del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (18);
h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:72:oj#art-3