Art. 24
Squali
In vigore dal 22 gen 2016
Squali
1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:72:oj#art-24