Art. 19
Esame scientifico della valutazione dei rigetti
In vigore dal 22 gen 2016
Esame scientifico della valutazione dei rigetti
La Commissione può chiedere a ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all', paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.
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