Art. 16 · Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

Art. 16

Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

In vigore dal 22 gen 2016
Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari 1.   L'assegnazione di quantitativi supplementari di cui all' è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti: a) gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità; b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati: i) il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare; ii) il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove; c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (33), sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell' del presente regolamento; d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente; e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che: a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %; b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità dei mezzi di controllo utilizzati conformemente al paragrafo 1, lettera a); c) non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi partecipanti alle prove. 3.   Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all', uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate; b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo di tali navi partecipanti; c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi; d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante alle prove; e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2015 dalle navi partecipanti alle prove.
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