Art. 14 · Trasmissione dei dati

Art. 14

Trasmissione dei dati

In vigore dal 22 gen 2016
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
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