Art. 10
Misure relative alla pesca della spigola
In vigore dal 22 gen 2016
Misure relative alla pesca della spigola
1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, dal 1o gennaio al 30 giugno 2016, la pesca della spigola, nonché la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:
a)
divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;
b)
acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.
In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano le seguenti misure:
a)
i pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche (31) possono detenere a bordo catture di spigola non superiori all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo;
b)
nel mese di gennaio 2016 e dal 1o aprile al 30 giugno 2016, ai pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari nonché reti da posta fisse (32) è consentita la pesca della spigola ed è consentito loro di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate nella suddetta zona e non superiori a 1 300 chilogrammi per nave e per mese.
3. Dal 1o luglio al 31 dicembre 2016 per i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami, palangari e reti da posta fisse è vietato pescare quantitativi di spigola superiori a 1 300 chilogrammi per nave e per mese e per i pescherecci dell'Unione che utilizzano altri attrezzi è vietato pescare quantitativi di spigola superiori a 1 000 chilogrammi per nave e per mese nelle zone seguenti:
a)
divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;
b)
acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.
Nel corso di tale periodo è inoltre vietato per i pescherecci dell'Unione conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi di spigola superiori a quelli fissati al primo comma catturati nelle zone suddette.
4. I limiti di cattura di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.
Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, il limite di cattura più basso di cui al paragrafo 3 si applica per tutti gli attrezzi.
5. Dal 1o gennaio al 30 giugno 2016, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Nel corso di tale periodo sono vietati la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:
a)
dal 1o luglio al 31 dicembre 2016 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;
b)
dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.
Storico versioni
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