Art. 1
In vigore dal 14 gen 2016
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1193/2008 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato ai codici NC 2918 14 00 (codice TARIC 2918140010) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150011).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di tale paese, registrate in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/706, nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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