Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 gen 2016
1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recanti il numero d'ordine 09.4308 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, introdotte dal 4 gennaio 2016 all'8 gennaio 2016 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione del 49,782204 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308. 2.   La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, è sospesa a partire dall'8 gennaio 2016 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:30:oj#art-1