Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 gen 2016
Nell'allegato IV, capitolo V, del regolamento (CE) n. 999/2001, la sezione E è sostituita dalla seguente: «SEZIONE E Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine 1. L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine è vietata. A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti, sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione. 2. L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti provengono da impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti provenienti dai macelli e dai laboratori di sezionamento di cui al capitolo IV, sezione D, lettera a), o provenienti da impianti di trasformazione autorizzati che figurano negli elenchi disponibili al pubblico di cui al capitolo V, sezione A, lettera d); b) i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti provengono da stabilimenti autorizzati che figurano negli elenchi disponibili al pubblico di cui al capitolo V, sezione A, lettera e), e sono imballati ed etichettati in conformità con la legislazione dell'Unione. 3. Le condizioni stabilite al punto 2 non si applicano: a) agli alimenti per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione; b) alla farina di pesce e ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalla farina di pesce.»
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