Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 gen 2016
Nell'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Le proteine animali trasformate sfuse, diverse dalle farine di pesce, ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine animali trasformate sono trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.»
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